Basi legali
L’attività dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) poggia su diverse basi giuridiche.
La Costituzione federale (BV) stabilisce che la legislazione nel campo dell’energia nucleare è di competenza della Confederazione (art. 90) e che la Confederazione emana regolamenti per la protezione dalle radiazioni ionizzanti (art. 118). Inoltre, l’art. 5 della Costituzione federale disciplina i principi dello Stato di diritto.
Lo scopo della legislazione sulla radioprotezione è quello di proteggere le persone e l’ambiente dai rischi delle radiazioni ionizzanti.
- Legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50)
- Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501)
- Ordinanza del DFI sulla dosimetria individuale e ambientale (Ordinanza sulla dosimetria; RS 814.501.43)
- Ordinanza del DFI sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici (ORim; RS 814.501.51)
- Ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione; RS 814.501.261)
- Ordinanza del DFI concernente la manipolazione di materiale radioattivo (MMRa; RS 814.554)
- Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI; RS 941.210.5)
La Legge sull’energia nucleare regola l’uso pacifico dell’energia nucleare. Il suo scopo principale è quello di proteggere le persone e l’ambiente dai pericoli dell’energia nucleare. Rispetto alla Legge sulla protezione dalle radiazioni, la Legge sull’energia nucleare è un decreto speciale. Ciò significa che la Legge sulla protezione dalle radiazioni si applica all’uso dell’energia nucleare se la Legge sull’energia nucleare non contiene disposizioni specifiche.
- Legge federale sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1)
- Ordinanza sull’energia nucleare (OENu; RS 732.11)
- Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari (RS 732.112.1)
- Ordinanza sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari (RS 732.112.2)
- Ordinanza del DATEC sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari (RS 732.114.5)
- Ordinanza concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza (ORTN; RS 732.13)
- Ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN; RS 732.143.1)
- Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN; RS 732.143.2)
Nell’ambito della protezione dalle emergenze, l’IFSN assume compiti a fianco di altre organizzazioni in caso di incidente in un impianto nucleare, sia in fase di pianificazione che in caso di incidente.
- Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme (OSMCN; RS 513.12)
- Ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop; RS 520.12)
- Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP; RS 520.17)
- Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE; RS 732.33)
L’IFSN svolge compiti legati al trasporto di merci pericolose.
- Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621)
- Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS; RS 741.622)
- Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412)
Diversi decreti regolano altri ambiti di cui l’IFSN tiene conto nella sua attività di vigilanza.
- Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e< dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI; RS 946.202)
- Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI; RS 946.202.1)
L’organizzazione e il mandato dell’IFSN sono disciplinati dai seguenti decreti.
- Legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN; RS 732.2)
- Ordinanza sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN; RS 732.21)
- Regolamento del personale dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Regolamento del personale dell’IFSN; RS 732.221)
- Ordinanza sugli emolumenti dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ordinanza sugli emolumenti IFSN; RS 732.222)
In quanto autorità federale, l’IFSN è anche soggetto ai seguenti decreti.
- Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)
- Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3)
- Ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras; RS 152.31)
- Legge federale sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (Legge sulla sicurezza delle informazioni, LSIn; RS 128)
- Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni in seno all’Amministrazione federale e all’esercito (Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni, OSIn; RS 128.1)
- Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 128.31)
- Ordinanza sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende (OPSAz; RS 128.41)
- Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1)
- Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa; RS 235.11)
- Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing; RS 441.1)