Gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo non necessitano di un’autorizzazione di massima. Questo è quanto stabilisce la legge sull’energia nucleare (art. 12 cpv. 3 LENu). Il Consiglio federale ha precisato questa disposizione nell’Ordinanza sull’energia nucleare (art. 22 OEN). Secondo tale disposizione, gli impianti nucleari non richiedono un’autorizzazione di massima, qualora, tra le altre condizioni, la frequenza di tutti gli incidenti che comportano una dose risultante superiore a 1 mSv per gli individui della popolazione ammonta al massimo a 10-6 all’anno.
La questione se un impianto nucleare con esiguo potenziale di pericolo è giuridicamente rilevante esclusivamente ai fini dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione di massima. Se si tratta di un impianto nucleare con esiguo potenziale di pericolo, è necessaria una licenza di costruzione e di esercizio. In questo caso non è necessaria l’autorizzazione di massima.
Il Consiglio federale ha volutamente fissato requisiti elevati per la dimostrazione di un esiguo potenziale di pericolo: senza una procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione di massima, infatti, non è necessaria una decisione politica ampiamente condivisa sull’impianto nucleare. Le relative possibilità di partecipazione vengono meno.
Indipendentemente dalle procedure di autorizzazione, il gestore di un impianto nucleare con esiguo potenziale di pericolo è tenuto a garantire sicurezza e protezione. La protezione dell’uomo e dell’ambiente ha la massima priorità.
La direttiva IFSN-A05 (capitolo 7.1 – Reattori di ricerca e depositi intermedi) disciplina le analisi probabilistiche da eseguire nell’ambito dell’attuazione tecnica dei rischi. A causa dell’assenza di esempi applicativi, l’IFSN non ha ancora predisposto una direttiva separata che disciplini in modo completo i requisiti relativi alla metodologia e alle condizioni quadro per le necessarie analisi degli incidenti. Poiché il PSI intende costruire un impianto nucleare con esiguo potenziale di pericolo, l’IFSN ha concretizzato i requisiti.











